Uno degli elementi fondamentali dell'art. 9 del Reg. UE 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, è costituito dall'elenco degli ingredienti, che troviamo alla lettera b).
Evito di darvi la definizione di ingrediente, venendo subito al punto:
è necessario che vi sia un'intestazione, in cui vi sia il termine "ingredienti", inoltre, gli ingredienti, devono essere designati con la loro denominazione specifica.
Nell'elenco, devono essere presenti tutti gli ingredienti in ordine "decrescente" di peso, senza contare poi, se l'omissione può indurre in errore il consumatore, bisogna riportare anche l'indicazione dello "stato fisico" o dello "specifico trattamento subito".
Anche per l'elenco ingredienti, oltre a sanzioni di tipo amministrativo (D.Lgs. 231/2017), la sanzione può essere molto più "pesante", infatti si rischia che sia contestato l'art. 515 del c.p. "frode nell'esercizio del commercio".
Si tratta di "frode atipica", qualora, l'omissione di ingredienti, la mendace dichiarazione relativa alla quantità di questi (nel caso in cui è prevista) e la variazione dell'ordine decrescente, attribuiscono al prodotto un valore superiore.