L'art. 9 del Reg. UE 1169/2011 prevede, nell'elenco delle informazioni obbligatorie da comunicare al consumatore, la Denominazione dell'alimento. Quest'ultima è particolareggiata all'art. 17 dello stesso regolamento generale.
E' stabilto, quindi, che la Denominazione Legale è definita da una norma nazionale o dell'UE (Panettone/Cioccolato). In mancanza di questa, vi sarà la Denominazione Usuale (Cotechino) e laddove non ci fossero le prime due, vi sarà la Denominazione Descrittiva.
Vi è però una "quarta", molto diffusa...nel senso negativo, permettetemi di definirla come: Denominazione illegale.
Siamo nel campo del diritto penale, è più esattamente, riguarda il reato previsto dall'art. 515 c.p. "frode nell'esercizio del commercio".
Si tratta di una delle frodi "atipiche".
Ciò avviene quando un alimento non rispetta la norma che tutela un determinato prodotto e la sua denominazione, un esempio su tutti è la denominazione di Panettone, che spesso viene usata per prodotti che panettoni non sono, secondo il D.M. 50 del 22.07.2005.