Per non commettere il reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), non bisogna solo evitare di usare la denominazione del prodotto e le altre caratteristiche tutelate da una specifica normativa per un determinato prodotto.
Infatti, la tutela di un prodotto va al di là della denominazione, della pubblicità, della presentazione del prodotto per esempio.
Le informazioni non devono trarre in inganno i consumatori.
Tutto questo è messo in rilievo dalla legislazione alimentare, in particolare dall'art. 8 del Reg. CE 178/2002 che va letto in combinato disposto con l'art. 16 dello stesso regolamento.
Il primo, ha lo scopo di prevenire le pratiche fraudolenti, ingannevoli, adulterazioni degli alimenti e ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore.
Il secondo, riguarda la presentazione degli alimenti che non devono trarre in inganno i consumatori e ciò comprende l'etichettatura, la pubblicità, le informazioni compreso l'aspetto, l'imballaggio, il modo in cui il prodotto è esposto/disposto e...udite udite...la forma.
Insomma, c'è anche una questione di "forma"...tra le frodi più frequenti.